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	<title>Associazione Protezione Famiglia</title>
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	<description>Assistenza ad ogni tipo di famiglia</description>
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	<title>Associazione Protezione Famiglia</title>
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		<title>DIVORZIO ALL&#8217;ITALIANA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avvocato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2019 10:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[assegno divorzile]]></category>
		<category><![CDATA[assegno mantenimento]]></category>
		<category><![CDATA[divorzio]]></category>
		<category><![CDATA[separazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Se ci chiediamo quale sia la ragione che ha spinto il legislatore a prevedere la corresponsione dell&#8217; assegno di mantenimento, troveremo la risposta nell&#8217;art 143 del codice civile che sotto la rubrica DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI recita: &#8220;&#8230; Dal matrimonio deriva l&#8217;obbligo reciproco alla fedeltà, all&#8217;assistenza morale e materiale&#8230;&#8220; Quindi potremmo dire che<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Se ci chiediamo quale sia la ragione che ha spinto il legislatore a prevedere la corresponsione dell&#8217; <strong>assegno di mantenimento</strong>, troveremo la risposta nell&#8217;art 143 del codice civile che sotto la rubrica DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI recita: &#8220;&#8230; <strong><em>Dal matrimonio deriva l&#8217;obbligo reciproco alla fedeltà, all&#8217;assistenza morale e materiale&#8230;</em></strong>&#8220;</p>
<p style="text-align: center;">Quindi potremmo dire che la<strong> </strong><em><strong>ratio</strong> </em>dell&#8217;assegno di mantenimento è quella di tutelare i figli ed il coniuge economicamente più deboli dagli squilibri derivanti dalla separazione e dal divorzio, garantendo il ripristino delle condizioni economiche e del tenore di vita sussistenti prima della cessazione dello stesso.</p>
<p>Tuttavia, <strong>l&#8217;assegno di mantenimento non è immutabile nel tempo, ma può essere modificato o addirittura revocato.</strong></p>
<p>E&#8217; necessario, parlando di mantenimento, fare alcune precisazioni. Quello che comunemente viene detto <em><strong>&#8220;mantenimento&#8221;</strong></em> all&#8217;ex coniuge è definito:<img decoding="async" class="wp-image-280 alignright" src="https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2019/05/assegno-2-300x192.jpg" alt="" width="265" height="170" srcset="https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2019/05/assegno-2-300x192.jpg 300w, https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2019/05/assegno-2-768x492.jpg 768w, https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2019/05/assegno-2-1024x655.jpg 1024w, https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2019/05/assegno-2-228x146.jpg 228w, https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2019/05/assegno-2-50x32.jpg 50w, https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2019/05/assegno-2-117x75.jpg 117w, https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2019/05/assegno-2.jpg 1200w" sizes="(max-width: 265px) 100vw, 265px" /></p>
<ul>
<li><strong>ASSEGNO DI MANTENIMENTO </strong>nel caso in cui la coppia sia soltanto separata</li>
<li><strong>ASSEGNO DIVORZILE</strong> qualora invece la coppia abbia anche divorziato (l&#8217;assegno divorzile in tal caso va a sostituire l&#8217;assegno di mantenimento).</li>
</ul>
<p>Quando i<strong> coniugi ricorrono solamente alla separazione</strong>, il vincolo del matrimonio non si considera definitivamente reciso, e per questo motivo l&#8217;assegno di mantenimento ha la funzione di sostenere l&#8217;ex coniuge, consentendogli di mantenere lo <strong><em>stesso tenore di vita</em></strong> di cui godeva durante la convivenza. Pertanto la separazione ha come scopo solamente la sospensione dei doveri di convivenza, fedeltà e collaborazione reciproca; i doveri di natura patrimoniale come quello di garantire il mantenimento del coniuge non vengono meno.</p>
<p>Quando invece <strong>interviene il divorzio, </strong>vengono meno tutti i vincoli coniugali:<strong> </strong>in sostanza non c&#8217;è più alcuna ragione di garantire tale livello reddituale; la funzione assistenziale, e quindi l&#8217;assegno di mantenimento, sarà corrisposto <strong><em>solo nel caso in cui l&#8217;ex coniuge non sia economicamente aut</em></strong><strong><em>osufficiente. </em></strong>Per questo motivo, a differenza di quanto avviene con la separazione, dopo il divorzio è necessario verificare anzitutto l&#8217;indipendenza e l&#8217;autosufficienza economica dell&#8217;ormai ex coniuge che chiede l&#8217;assegno periodico.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-medium wp-image-283 alignleft" src="https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2019/05/divorzio-300x171.jpeg" alt="" width="300" height="171" srcset="https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2019/05/divorzio-300x171.jpeg 300w, https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2019/05/divorzio-768x438.jpeg 768w, https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2019/05/divorzio-1024x584.jpeg 1024w, https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2019/05/divorzio-256x146.jpeg 256w, https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2019/05/divorzio-50x29.jpeg 50w, https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2019/05/divorzio-132x75.jpeg 132w, https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2019/05/divorzio.jpeg 1200w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Ma una recente sentenza della Corte di Cassazione, ha superato l&#8217;orientamento sul mantenimento, che collegava la misura dell&#8217;assegno in favore del coniuge debole al tenore di vita matrimoniale.</p>
<p>Ma allora <strong>come verrà determinato da oggi l&#8217;assegno di mantenimento?</strong></p>
<p>Il parametro sarà l&#8217;indipendenza e l&#8217;autosufficienza economica dell&#8217;ex coniuge che lo richiede! Il che significa che conterà il reddito che quest&#8217;ultimo già ha o che è in grado di procurarsi sulla base della propria età, capacità lavorativa e formazione: <strong><em>non basta dimostrare la propria debolezza economica per ottenere l&#8217;assegno di mantenimento</em></strong>, ma anche di non essere in grado di mantenersi trovando un nuovo lavoro o per avere un età avanzata ed essersi sempre dedicati alla famiglia. Il semplice stato di disoccupazione, quindi non rileva più per ottenere il mantenimento se risulta che il richiedente è comunque rimasto inerte e non ha fatto nulla per procurarsi un&#8217;occupazione.</p>
<p><img decoding="async" class="size-medium wp-image-286 alignright" src="https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2019/05/bimba-davanti-a-porcellino-portamonete-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2019/05/bimba-davanti-a-porcellino-portamonete-300x200.jpg 300w, https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2019/05/bimba-davanti-a-porcellino-portamonete-219x146.jpg 219w, https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2019/05/bimba-davanti-a-porcellino-portamonete-50x33.jpg 50w, https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2019/05/bimba-davanti-a-porcellino-portamonete-113x75.jpg 113w, https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2019/05/bimba-davanti-a-porcellino-portamonete.jpg 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong style="font-size: 16px;">In definitiva</strong><span style="font-size: 16px;">, oggi possiamo dire che il diritto al mantenim</span><span style="font-size: 16px;">ento risulta più difficile e, poiché tale diritto in genere è riconosciuto nella stragrande maggioranza dei casi alle donne, non possiamo che lasciare un consiglio alle nostre lettrici: se avete un lavoro, tenetevelo stretto e se avete delle figlie</span>, insegnategli sì a tenere in ordine la casa ma sopratutto spronatele ad essere economicamente indipendenti!</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>UNIONE CIVILE e CONVIVENZA DI FATTO: la proclamazione del principio di uguaglianza.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avvocato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2018 11:16:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Pensi di avere al tuo fianco la persona giusta, non intendi celebrare il classico matrimonio in pompa magna per le motivazioni più svariate, ma senti il bisogno di tutelare te stesso e la tua famiglia per essere pronto ad ogni imprevisto? Sei omosessuale e non desideri altro che ufficializzare la tua relazione godendo così<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/blog/unione-civile-e-convivenza-di-fatto-la-proclamazione-del-principio-di-uguaglianza/">UNIONE CIVILE e CONVIVENZA DI FATTO: la proclamazione del principio di uguaglianza.</a> proviene da <a href="https://www.associazioneprotezionefamiglia.it">Associazione Protezione Famiglia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pensi di avere al tuo fianco la persona giusta, non intendi celebrare il classico matrimonio in pompa magna per le motivazioni più svariate, ma senti il bisogno di tutelare te stesso e la tua famiglia per essere pronto ad ogni imprevisto?<br />
Sei omosessuale e non desideri altro che ufficializzare la tua relazione godendo così degli stessi diritti e doveri previsti per il matrimonio tradizionale?</p>
<p>Dall&#8217;11 maggio 2016 tutto questo è possibile, scopriamo insieme quali possibilità hai e di quali diritti potrai disporre.</p>
<p>Con 372 <strong>sì</strong>, 51 <strong>no</strong> e 99 <strong>astenuti</strong> è stata approvata la <strong>legge sulle Unioni Civili</strong>, anche conosciuta come <strong>Legge Cirinnà</strong> (dal nome della senatrice Monica Cirinnà del Pd, prima firmataria).<br />
<img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-245 alignright" src="https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2018/02/amore-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" srcset="https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2018/02/amore-300x300.jpg 300w, https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2018/02/amore-150x150.jpg 150w, https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2018/02/amore-768x768.jpg 768w, https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2018/02/amore-146x146.jpg 146w, https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2018/02/amore-50x50.jpg 50w, https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2018/02/amore-75x75.jpg 75w, https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2018/02/amore-85x85.jpg 85w, https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2018/02/amore-80x80.jpg 80w, https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2018/02/amore.jpg 800w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />A tale riconoscimento sottostà la volontà del legislatore di dare piena attuazione al principio di uguaglianza sancito all&#8217;art. 3 primo comma della Costituzione secondo il quale:</p>
<blockquote><p><em>&#8220;<strong>Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso , di razza, di lingua, di religione , di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.&#8221;</strong></em></p></blockquote>
<p>La legge sulle Unioni civili introduce così due distinti istituti: per le coppie omosessuali e per le coppie eterosessuali.</p>
<p>Per le prime arrivano le vere e proprie <strong>unioni civili</strong>, per le seconde nascono invece i <strong>contratti di convivenza</strong>, in cui lievi sono gli obblighi e quasi del tutto assenti i diritti.</p>
<p>Ma esaminiamoli nel dettaglio!</p>
<p>Per quanto riguarda le <strong>coppie omosessuali</strong>, questo nuovo istituto di diritto pubblico permette il riconoscimento giuridico delle coppie formate da persone dello stesso sesso, estendendo ad esse gran parte dei diritti e doveri previsti per il matrimonio ed andando a modificare lo stato civile delle persone. L’unione civile tra due persone maggiorenni avviene dinanzi ad un ufficiale di stato e alla presenza di due testimoni e viene registrata insieme ai relativi atti dell&#8217;unione (dati anagrafici, regime patrimoniale residenza) nell&#8217;archivio dello stato civile.E&#8217; data facoltà alle parti di stabilire, un cognome comune scegliendolo tra i loro, anche anteponendo o posponendo il proprio cognome.<img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-246 alignleft" src="https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2018/02/unioni-civili-2.jpg" alt="" width="400" height="281" srcset="https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2018/02/unioni-civili-2.jpg 1200w, https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2018/02/unioni-civili-2-300x211.jpg 300w, https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2018/02/unioni-civili-2-768x540.jpg 768w, https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2018/02/unioni-civili-2-1024x719.jpg 1024w, https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2018/02/unioni-civili-2-208x146.jpg 208w, https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2018/02/unioni-civili-2-50x35.jpg 50w, https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2018/02/unioni-civili-2-107x75.jpg 107w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /> Nonostante siano molte le analogie al matrimonio, l&#8217;unione civile tra persone dello stesso sesso si distingue in maniera sostanziale.<br />
Nell’unione civile viene data alle parti la possibilità di <strong>scegliere il cognome comune</strong> da adottare, cioè quello che identifica la famiglia, mentre per il matrimonio tradizionale è obbligatorio usare come cognome comune quello dell’uomo, inoltre il termine di <strong>tempo</strong> <strong>occorrente per poter sciogliere l’unione civile risulta essere di 3 mesi</strong> a dispetto dei 6 mesi o 1 anno previsti per il matrimonio.<br />
La maggiore differenza tuttavia riguarda il tema delle adozioni e l’obbligo di fedeltà.<br />
Il disegno di legge aveva espressamente previsto la<strong> stepchild adoption</strong>, ossia “<strong>l’adozione del figliastro</strong>”, per cui era stata prevista la possibilità per i coniugi di adottare il figlio naturale o adottivo dell’altro. Questa disposizione però è stata <strong>respinta</strong> con voto sfavorevole al senato; pertanto, oggi solo le coppie eterosessuali, sposate o conviventi more uxorio (o convivenza di fatto) da almeno tre anni, possono accedere all’adozione. Altra differenza attiene all’<strong>obbligo di fedeltà</strong>. Seppure la prima stesura del testo di legge aveva previsto anche per le unioni civili detto obbligo, il testo di legge che è entrato in vigore non riporta alcun riferimento ad esso, da cui possiamo dedurre che <strong>non sussiste affatto.</strong><br />
Una volta definite le linee guida dell’unione civile, resta da capire in che modo tale vincolo passa essere sciolto.<br />
Da subito diciamo che l’iter è molto semplificato!<br />
Il legislatore infatti, ha ricalcato il modello previsto per il matrimonio, applicando allo scioglimento dell&#8217;unione civile il termine previsto per il “<strong>divorzio breve</strong>”: trascorsi 3 mesi (anziché 6) dalla separazione è possibile divorziare mediante manifestazione di volontà, di entrambi o anche di uno solo di essi. <strong>L’unione si scioglie dopo 3 mesi dalla suddetta dichiarazione.</strong></p>
<p>Ma questa legge, come anticipato, riguarda anche le <strong>coppie eterosessuali</strong>. Più specificamente, la seconda parte della legge disciplina la <strong>convivenza di fatto tra due persone</strong> (eterosessuali o omosessuali), alle quali è data la facoltà non solo di formalizzare la propria convivenza ma anche di stipulare dei veri e propri “<strong>contratti di convivenza</strong>”.<img loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-248 alignright" src="https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2018/02/contratto-di-convivenza.jpg" alt="" width="429" height="284" srcset="https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2018/02/contratto-di-convivenza.jpg 800w, https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2018/02/contratto-di-convivenza-300x199.jpg 300w, https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2018/02/contratto-di-convivenza-768x509.jpg 768w, https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2018/02/contratto-di-convivenza-220x146.jpg 220w, https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2018/02/contratto-di-convivenza-50x33.jpg 50w, https://www.associazioneprotezionefamiglia.it/wp-content/uploads/2018/02/contratto-di-convivenza-113x75.jpg 113w" sizes="auto, (max-width: 429px) 100vw, 429px" /><br />
I conviventi di fatto sono due soggetti maggiorenni, uniti da vincoli di affettività e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolati da rapporti di parentela, matrimonio o unione civile, (pertanto non possono considerarsi coppie di fatto qualora uno di essi o entrambi risultano separati dal precedente matrimonio ma non divorziati).<br />
La convivenza di fatto può essere formalizzata con una dichiarazione all’anagrafe del comune di residenza.<br />
Ma <strong>cosa viene riconosciuto</strong> alle coppie di fatto che decidono di formalizzare la propria unione?</p>
<ul>
<li>il diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia;</li>
<li>la possibilità di nominare il proprio partner quale rappresentante;</li>
<li>il diritto di continuare a vivere nella casa di residenza dopo l’eventuale decesso del convivente, proprietario dell’immobile.</li>
</ul>
<p>Resta da dire che <strong>registrare la convivenza non è diventato un obbligo</strong> per le coppie, per esse si parlerà di “<strong>coppie di fatto non formalizzate</strong>” e come ribadisce la giurisprudenza, i due conviventi pur costituendo una coppia <strong>non potranno godere dei diritti</strong> delle convivenze di fatto formalmente registrate.</p>
<p>Infine, la legge Cirinnà ha previsto la possibilità per tali coppie di poter sottoscrivere un vero e proprio contratto, per l’appunto detto “<strong>contratto di convivenza</strong>” che dovrà essere redatto in forma scritta (atto pubblico o scrittura privata autenticata).<br />
Il contratto di convivenza conterrà le seguenti indicazioni:</p>
<ul>
<li>luogo di residenza dei conviventi;</li>
<li>modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, determinate in relazione ai beni di ciascuno di essi;</li>
<li>regime patrimoniale di comunione dei beni se specificamente richiesto; per esso bisogna precisare che la determinazione potrà sempre essere oggetto di modifica nel corso del tempo.</li>
</ul>
<p>È importante sottolineare che detto contratto, come previsto già per il matrimonio, che tuttavia un contratto non è, non può essere sottoposto a termine o condizione.</p>
<p>Contattaci per maggiori informazioni, l&#8217;Associazione sarà a tua completa disposizione.</p>
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		<title>Siamo online!</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avvocato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2017 14:48:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Finalmente online il nuovo sito dell&#8217;Associazione Protezione Famiglia</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente online il nuovo sito dell&#8217;Associazione Protezione Famiglia</p>
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