
Se ci chiediamo quale sia la ragione che ha spinto il legislatore a prevedere la corresponsione dell’ assegno di mantenimento, troveremo la risposta nell’art 143 del codice civile che sotto la rubrica DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI recita: “… Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale…“
Quindi potremmo dire che la ratio dell’assegno di mantenimento è quella di tutelare i figli ed il coniuge economicamente più deboli dagli squilibri derivanti dalla separazione e dal divorzio, garantendo il ripristino delle condizioni economiche e del tenore di vita sussistenti prima della cessazione dello stesso.
Tuttavia, l’assegno di mantenimento non è immutabile nel tempo, ma può essere modificato o addirittura revocato.
E’ necessario, parlando di mantenimento, fare alcune precisazioni. Quello che comunemente viene detto “mantenimento” all’ex coniuge è definito:
Quando i coniugi ricorrono solamente alla separazione, il vincolo del matrimonio non si considera definitivamente reciso, e per questo motivo l’assegno di mantenimento ha la funzione di sostenere l’ex coniuge, consentendogli di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva durante la convivenza. Pertanto la separazione ha come scopo solamente la sospensione dei doveri di convivenza, fedeltà e collaborazione reciproca; i doveri di natura patrimoniale come quello di garantire il mantenimento del coniuge non vengono meno.
Quando invece interviene il divorzio, vengono meno tutti i vincoli coniugali: in sostanza non c’è più alcuna ragione di garantire tale livello reddituale; la funzione assistenziale, e quindi l’assegno di mantenimento, sarà corrisposto solo nel caso in cui l’ex coniuge non sia economicamente autosufficiente. Per questo motivo, a differenza di quanto avviene con la separazione, dopo il divorzio è necessario verificare anzitutto l’indipendenza e l’autosufficienza economica dell’ormai ex coniuge che chiede l’assegno periodico.
Ma una recente sentenza della Corte di Cassazione, ha superato l’orientamento sul mantenimento, che collegava la misura dell’assegno in favore del coniuge debole al tenore di vita matrimoniale.
Ma allora come verrà determinato da oggi l’assegno di mantenimento?
Il parametro sarà l’indipendenza e l’autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richiede! Il che significa che conterà il reddito che quest’ultimo già ha o che è in grado di procurarsi sulla base della propria età, capacità lavorativa e formazione: non basta dimostrare la propria debolezza economica per ottenere l’assegno di mantenimento, ma anche di non essere in grado di mantenersi trovando un nuovo lavoro o per avere un età avanzata ed essersi sempre dedicati alla famiglia. Il semplice stato di disoccupazione, quindi non rileva più per ottenere il mantenimento se risulta che il richiedente è comunque rimasto inerte e non ha fatto nulla per procurarsi un’occupazione.

In definitiva, oggi possiamo dire che il diritto al mantenimento risulta più difficile e, poiché tale diritto in genere è riconosciuto nella stragrande maggioranza dei casi alle donne, non possiamo che lasciare un consiglio alle nostre lettrici: se avete un lavoro, tenetevelo stretto e se avete delle figlie, insegnategli sì a tenere in ordine la casa ma sopratutto spronatele ad essere economicamente indipendenti!