
Pensi di avere al tuo fianco la persona giusta, non intendi celebrare il classico matrimonio in pompa magna per le motivazioni più svariate, ma senti il bisogno di tutelare te stesso e la tua famiglia per essere pronto ad ogni imprevisto?
Sei omosessuale e non desideri altro che ufficializzare la tua relazione godendo così degli stessi diritti e doveri previsti per il matrimonio tradizionale?
Dall’11 maggio 2016 tutto questo è possibile, scopriamo insieme quali possibilità hai e di quali diritti potrai disporre.
Con 372 sì, 51 no e 99 astenuti è stata approvata la legge sulle Unioni Civili, anche conosciuta come Legge Cirinnà (dal nome della senatrice Monica Cirinnà del Pd, prima firmataria).
A tale riconoscimento sottostà la volontà del legislatore di dare piena attuazione al principio di uguaglianza sancito all’art. 3 primo comma della Costituzione secondo il quale:
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso , di razza, di lingua, di religione , di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”
La legge sulle Unioni civili introduce così due distinti istituti: per le coppie omosessuali e per le coppie eterosessuali.
Per le prime arrivano le vere e proprie unioni civili, per le seconde nascono invece i contratti di convivenza, in cui lievi sono gli obblighi e quasi del tutto assenti i diritti.
Ma esaminiamoli nel dettaglio!
Per quanto riguarda le coppie omosessuali, questo nuovo istituto di diritto pubblico permette il riconoscimento giuridico delle coppie formate da persone dello stesso sesso, estendendo ad esse gran parte dei diritti e doveri previsti per il matrimonio ed andando a modificare lo stato civile delle persone. L’unione civile tra due persone maggiorenni avviene dinanzi ad un ufficiale di stato e alla presenza di due testimoni e viene registrata insieme ai relativi atti dell’unione (dati anagrafici, regime patrimoniale residenza) nell’archivio dello stato civile.E’ data facoltà alle parti di stabilire, un cognome comune scegliendolo tra i loro, anche anteponendo o posponendo il proprio cognome.
Nonostante siano molte le analogie al matrimonio, l’unione civile tra persone dello stesso sesso si distingue in maniera sostanziale.
Nell’unione civile viene data alle parti la possibilità di scegliere il cognome comune da adottare, cioè quello che identifica la famiglia, mentre per il matrimonio tradizionale è obbligatorio usare come cognome comune quello dell’uomo, inoltre il termine di tempo occorrente per poter sciogliere l’unione civile risulta essere di 3 mesi a dispetto dei 6 mesi o 1 anno previsti per il matrimonio.
La maggiore differenza tuttavia riguarda il tema delle adozioni e l’obbligo di fedeltà.
Il disegno di legge aveva espressamente previsto la stepchild adoption, ossia “l’adozione del figliastro”, per cui era stata prevista la possibilità per i coniugi di adottare il figlio naturale o adottivo dell’altro. Questa disposizione però è stata respinta con voto sfavorevole al senato; pertanto, oggi solo le coppie eterosessuali, sposate o conviventi more uxorio (o convivenza di fatto) da almeno tre anni, possono accedere all’adozione. Altra differenza attiene all’obbligo di fedeltà. Seppure la prima stesura del testo di legge aveva previsto anche per le unioni civili detto obbligo, il testo di legge che è entrato in vigore non riporta alcun riferimento ad esso, da cui possiamo dedurre che non sussiste affatto.
Una volta definite le linee guida dell’unione civile, resta da capire in che modo tale vincolo passa essere sciolto.
Da subito diciamo che l’iter è molto semplificato!
Il legislatore infatti, ha ricalcato il modello previsto per il matrimonio, applicando allo scioglimento dell’unione civile il termine previsto per il “divorzio breve”: trascorsi 3 mesi (anziché 6) dalla separazione è possibile divorziare mediante manifestazione di volontà, di entrambi o anche di uno solo di essi. L’unione si scioglie dopo 3 mesi dalla suddetta dichiarazione.
Ma questa legge, come anticipato, riguarda anche le coppie eterosessuali. Più specificamente, la seconda parte della legge disciplina la convivenza di fatto tra due persone (eterosessuali o omosessuali), alle quali è data la facoltà non solo di formalizzare la propria convivenza ma anche di stipulare dei veri e propri “contratti di convivenza”.
I conviventi di fatto sono due soggetti maggiorenni, uniti da vincoli di affettività e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolati da rapporti di parentela, matrimonio o unione civile, (pertanto non possono considerarsi coppie di fatto qualora uno di essi o entrambi risultano separati dal precedente matrimonio ma non divorziati).
La convivenza di fatto può essere formalizzata con una dichiarazione all’anagrafe del comune di residenza.
Ma cosa viene riconosciuto alle coppie di fatto che decidono di formalizzare la propria unione?
Resta da dire che registrare la convivenza non è diventato un obbligo per le coppie, per esse si parlerà di “coppie di fatto non formalizzate” e come ribadisce la giurisprudenza, i due conviventi pur costituendo una coppia non potranno godere dei diritti delle convivenze di fatto formalmente registrate.
Infine, la legge Cirinnà ha previsto la possibilità per tali coppie di poter sottoscrivere un vero e proprio contratto, per l’appunto detto “contratto di convivenza” che dovrà essere redatto in forma scritta (atto pubblico o scrittura privata autenticata).
Il contratto di convivenza conterrà le seguenti indicazioni:
È importante sottolineare che detto contratto, come previsto già per il matrimonio, che tuttavia un contratto non è, non può essere sottoposto a termine o condizione.
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